Si informano i soggetti economici fornitori di beni e servizi per IRPET che, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dal 1° luglio 2017 è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dal 14 luglio 2018 sono esclusi dall’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti i soggetti che effettuano prestazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni ed i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, come stabilito all’art. 12, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 9 agosto 2018, n. 96.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti consiste nel fatto che, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia in ambito non commerciale che nell’esercizio di attività di impresa, l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture è versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
In passato IRPET non è stato soggetto all’applicazione della scissione dei pagamenti, in quanto non rientrante nelle categorie di pubbliche amministrazioni previste dalla norma originaria. Come detto, il D.L. n. 50 del 2017 estende a tutte le pubbliche amministrazioni, quindi anche ad IRPET, il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 le fatture elettroniche emesse nei confronti di IRPET dovranno riportare, quale elemento necessario all’accettazione delle fatture, l’indicazione di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, mediante l’apposizione della codifica “S” nel campo 2.2.2.7“EsigibilitàIVA” e l’inserimento del riferimento normativo (ART.17TER DPR633/72) nel corrispondente campo 2.2.2.8, entrambi collocati nel gruppo 2.2.2“Dati di riepilogo” del formato di fattura elettronica, rinvenibile al seguente indirizzo:
https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/documentazione-fattura-elettronica/formato-fatturapa
Si precisa che, se le predette indicazioni non saranno riportate in fattura, questa sarà respinta nei termini e con le modalità previste dalla legge.