Con legge regionale 5 agosto 2014, n. 50 (Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.a. ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.a. Modifiche alle l.r. 59/1996, l.r. 28/2008, l.r. 87/2009), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione...
Dal:25/08/2014al:25/08/2014
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Con legge regionale 5 agosto 2014, n. 50 (Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.a. ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.a. Modifiche alle l.r. 59/1996, l.r. 28/2008, l.r. 87/2009), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell’8 agosto 2014, Parte Prima, n. 37, entrata in vigore il 23 agosto scorso, è stato modificato l’ordinamento dell’IRPET disposto con legge regionale 29 luglio 1996, n. 59.
In particolare, con l.r. 50/2014 è stata attribuita ad IRPET una nuova funzione consistente nella “elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell’Unione Europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (disposizioni in materia di programmazione regionale)”.
Tale nuova funzione si aggiunge ai compiti già attribuiti all’Istituto dalla legge di ordinamento ed elencati all’articolo 2, comma 1, della l.r. 59/1996.
Per supportare tale nuova funzione, la stessa l.r. 50/2014 reca disposizioni che consentono di incrementare la dotazione organica dell’IRPET e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di quattro unità.
Si pubblica di seguito il testo della l.r. 50/2014 e quello della l.r. 59/1996, di ordinamento dell’IRPET, come integrato dalla l.r. 50/2014.
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