Il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, all’articolo 25, comma 1, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015 gli operatori economici titolari di una obbligazione contrattuale nei confronti di IRPET conseguente all’esecuzione di lavori ed alla fornitura di beni e servizi o relativa a prestazioni professionali in regime iva, dovranno inviare le fatture o le richieste equivalenti di pagamento ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico.
Il formato “FatturaPa” utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni e’ stato adeguato per permettere, a partire dal 1° gennaio 2017, anche la fatturazione elettronica tra privati , attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo un unico tracciato XML, come previsto dal D.Lgs. 5/8/2015, n. 127.
Le indicazioni operative riguardo il formato fattura, aggiornate alla versione 1.2, e le specifiche tecniche per la trasmissione delle fatture elettroniche tramite SdI, aggiornate alla versione 1.4, sono reperibili al link https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/documentazione-fattura-elettronica/formato-fatturapa/
Ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 55/2013, IRPET ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che ha provveduto a rilasciare il seguente Codice Univoco Ufficio
UFYD93
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “CodiceDestinatario” (si vedano le specifiche contenute nel file “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPa, versione 1.2, reperibile al link sopra indicato).
Inoltre, ai sensi di quanto disposto al sopra citato articolo 25 del DL n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono obbligatoriamente riportare:
Pertanto IRPET non accetterà le fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo se previsto.
Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, si informa che il CUP, quando richiesto, ed il CIG devono essere inseriti in uno dei seguenti blocchi informativi:
2.1.2 (DatiOrdineAcquisto)
2.1.3 (DatiContratto)
2.1.4 (DatiConvenzione)
2.1.5 (DatiRicezione)
2.1.6 (DatiFattureCollegate)
in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica, nelle specifiche sopra indicate.
Riguardo il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia sono finalizzate a consentire un rapido caricamento della fattura nel sistema contabile e gestionale di IRPET, in particolare delle seguenti:
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si raccomanda la compilazione di tutti i campi sopra indicati, anche se non obbligatori ai fini della trasmissione della fattura elettronica.
Per le medesime finalità, si pone in evidenza la necessità di inserire in fattura elettronica le seguenti informazioni, nei casi di seguito specificati: