Fatturazione elettronica

Il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, all’articolo 25, comma 1, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015 gli operatori economici titolari di una obbligazione contrattuale nei confronti di IRPET conseguente all’esecuzione di lavori ed alla fornitura di beni e servizi o relativa a prestazioni professionali in regime iva, dovranno inviare le fatture o le richieste equivalenti di pagamento ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico.

Il formato “FatturaPa” utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni e’ stato adeguato per permettere, a partire dal 1° gennaio 2017, anche la fatturazione elettronica tra privati , attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo un unico tracciato XML, come previsto dal D.Lgs. 5/8/2015, n. 127.

Le indicazioni operative riguardo il formato fattura, aggiornate alla versione 1.2, e le specifiche tecniche per la trasmissione delle fatture elettroniche tramite SdI, aggiornate alla versione 1.4, sono reperibili al link https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/documentazione-fattura-elettronica/formato-fatturapa/

Ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 55/2013, IRPET ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che ha provveduto a rilasciare il seguente Codice Univoco Ufficio

UFYD93

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “CodiceDestinatario” (si vedano le specifiche contenute nel file “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPa, versione 1.2, reperibile al link sopra indicato).

Inoltre, ai sensi di quanto disposto al sopra citato articolo 25 del DL n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono obbligatoriamente riportare:

  • il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
  • il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a prestazioni per le quali IRPET sia tenuta a richiedere tale codice.

Pertanto IRPET non accetterà le fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo se previsto.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, si informa che il CUP, quando richiesto, ed il CIG devono essere inseriti in uno dei seguenti blocchi informativi:

2.1.2 (DatiOrdineAcquisto)

2.1.3 (DatiContratto)

2.1.4 (DatiConvenzione)

2.1.5 (DatiRicezione)

2.1.6 (DatiFattureCollegate)

in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica, nelle specifiche sopra indicate.

Riguardo il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia sono finalizzate a consentire un rapido caricamento della fattura nel sistema contabile e gestionale di IRPET, in particolare delle seguenti:

  • numero del codice fiscale del cedente/prestatorese diverso dal numero di identificazione fiscale ai fini dell’IVA, da inserire nel blocco informativo 1.2.1 (Dati anagrafici) in corrispondenza dell’elemento denominato “CodiceFiscale” (1.2.1.2)
  • importo totale del documento, al netto dell’eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario/committente, da inserire nel blocco informativo 2.1.1 (DatiGeneraliDocumento) in corrispondenza dell’elemento denominato “ImportoTotaleDocumento” (2.1.1.9)

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si raccomanda la compilazione di tutti i campi sopra indicati, anche se non obbligatori ai fini della trasmissione della fattura elettronica.

Per le medesime finalità, si pone in evidenza la necessità di inserire in fattura elettronica le seguenti informazioni, nei casi di seguito specificati:

  • dati relativi alla ritenuta fiscale, nel caso che il documento si riferisca a parcella o ad anticipo su parcella, da inserire nel blocco informativo 2.1.1 (DatiGeneraliDocumento) in corrispondenza degli elementi riconducibili a “DatiRitenuta” (2.1.1.5)
  • dati relativi alla cassa professionale di appartenenza, nel caso che il documento si riferisca a parcella o ad anticipo su parcella e che il prestatore sia professionista iscritto ad albo, da inserire nel blocco informativo 2.1.1 (DatiGeneraliDocumento) in corrispondenza degli elementi denominati “TipoCassa”, “AlCassa”, “ImportoContributoCassa”, “AliquotaIVA” concernenti il gruppo di informazioni “DatiCassaPrevidenziale” (2.1.1.7)
  • applicazione della ritenuta dello 0,50%, ove il cedente/prestatore vi sia obbligato ai sensi dell’art. 4, c. 3, dpr 207/2012, da esplicitare mediante inserimento nel blocco informativo 2.2.1 “DettaglioLinee”, quale linea distinta dalla prestazione contrattuale cui la fattura si riferisce, in corrispondenza degli elementi “Descrizione” (2.2.1.4, da valorizzare con la dicitura “Applicazione della ritenuta dello 0,50%”), “Quantità” (2.2.1.5, da valorizzare con “1”), “PrezzoUnitario” (2.2.1.9, da valorizzare con l’importo corrispondente alla ritenuta operata, con segno negativo) “PrezzoTotale (2.2.1.11, da valorizzare con l’importo corrispondente alla ritenuta operata, con segno negativo)
  • applicazione del regime di inversione contabile (c.d. reverse charge), ove il cedente/prestatore vi sia obbligato ai sensi dell’art.17, c. 6, del dpr 633/1972, da esplicitare mediante inserimento del codice N6 (inversione contabile) nel blocco informativo 2.2.1 “DettaglioLinee”, in tutte le linee corrispondenti alle prestazioni contrattuali cui la fattura si riferisce, nell’elemento denominato “Natura” (2.2.1.14)