Ricerca curata da C. Rabozzi di ENVIarea s.n.c. in collaborazione con L. Piccini e P. Lattarulo
La ricerca è stata curata da Cristina Rabozzi di ENVIarea s.n.c. in collaborazione con Leonardo Piccini e Patrizia Lattarulo, responsabile dell’Area Economia pubblica e territorio dell’IRPET.
Nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027 è previsto il rispetto del principio “do no significant harm” (DNSH), finalizzato ad assicurare che i fondi sostengano attività ed investimenti che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell’Unione, senza danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia).
Nello specifico, l’applicazione del principio DNSH è stato introdotto nel Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento recante disposizioni comuni, RDC) al recital 10 il quale afferma che nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, “i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Inoltre, a norma dell’art. 9, par. 4 del RDC “gli obiettivi dei Fondi vanno perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e il principio del “non arrecare danno significativo””.
Al riguardo la Nota EGESIF F_21-0025-00 del 27.09.2021 specifica che al di là del rispetto della normativa ambientale UE a livello di ciascuna operazione, degli obblighi in materia di Valutazione Ambientale Strategica ed dei criteri di cui alle condizioni abilitanti tematiche relative all’Obiettivo Strategico 2, in fase di predisposizione dei Programmi è necessario condurre una specifica valutazione che consenta di escludere attività o tipi di azioni che potrebbero causare danni significativi all’ambiente e raccomanda l’applicazione dell’approccio adottato nell’ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF), opportunamente adattato al quadro giuridico del RDC, al fine di contenere gli oneri amministrativi per gli Stati membri. (…)